Come si elegge il Sindaco e il Consiglio Comunale

(Informazioni Utili sulla legge n.81/93 integrata dalla legge 120/99  e 22/2008)

 

COME SI ELEGGE IL SINDACO

Il Sindaco è eletto con la maggioranza assoluta dei voti validi; se nessun candidato ottiene questa quota si vota la seconda domenica successiva (a 15 giorni dal primo turno) nel turno di ballottaggio al quale partecipano i due candidati che hanno ottenuto il numero più alto di voti.
I due candidati ammessi al ballottaggio possono, entro una settimana dalle elezioni, prendere accordi con le liste i cui candidati Sindaco sono stati eliminati dalla competizione.
Questo nuovo apparentamento deve essere formalizzato in una dichiarazione congiunta dei delegati di lista e del candidato Sindaco.

Se fra il primo e il secondo turno elettorale si verifica un evento che causa un impedimento permanente o il decesso di uno dei candidati Sindaco ammessi al ballottaggio, questo viene sostituito con il candidato che lo segue in graduatoria e il ballottaggio si svolge la domenica successiva dopo dieci giorni da quando si è registrato l'evento.

Gli elettori possono votare per la lista solamente al primo turno, mentre al ballottaggio la loro scelta è limitata al candidato Sindaco anche se sulla scheda elettorale sono stampati i simboli di tutte le liste che lo sostengono.

Ogni candidato Sindaco è collegato a una o più liste di candidati al Consiglio comunale, per l'elezione del quale si applica il calcolo per la ripartizione dei seggi adottato nel sistema proporzionale con un eventuale premio di maggioranza.
L'elettore può esprimere una preferenza individuata fra la lista o il gruppo di liste che appoggiano il candidato Sindaco.

COME SI ELEGGE IL CONSIGLIO COMUNALE

Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore se il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contiene una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

Quindi il numero dei candidati per ciascuna lista sarà:

• da 13 a 20 nei Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti
• da 20 a 30 nei Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia
• da 27 a 40 nei Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti
• da 31 a 46 nei Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti
• da 33 a 50 nei Comuni da 500.001 a un milione di abitanti
• da 40 a 60 nei Comuni di oltre un milione di abitanti

Con la lista deve essere presentato anche il candidato Sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare un solo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

COME VENGONO ATTRIBUITI I SEGGI

Nei Comuni non sono ammesse alla ripartizione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 5% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato questa soglia.

Potendo votare per le liste solamente al primo turno è naturalmente sulla base di quei risultati che vengono attribuiti i seggi.

Può però accadere che il rimescolamento che si può verificare nelle coalizioni che sostengono i candidati Sindaco, fra il primo e il secondo turno, determini, dopo il ballottaggio, una situazione che al primo turno non era prevedibile.

Per l'elezione del Consiglio l’attribuzione dei seggi nell’elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in Sicilia, è disciplinato dall’art. 4 della l.r. 35/1997 (Integrato dall'art. 15, comma 1, della l.r. 22/2008) che testualmente dispone:

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

3-bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 . . ., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista

6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

7. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.”

CHI VIENE ELETTO

Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato Sindaco non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
Sono quindi proclamati eletti i consiglieri comunali candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le Sezioni del comune.
La cifra individuale di ciascun candidato a Consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

 

Il sistema elettorale per le elezioni nei comuni

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